Chi è.
Il ghostwriter, ovvero lo scrittore fantasma o scrittore ombra, è un autore professionista pagato per scrivere opere (in campo letterario e musicale) che poi verranno ufficialmente attribuite ad un’altra persona.
Per chi lavora.
Celebrità e leader politici assumono spesso ghostwriters per scrivere o sistemare autobiografie, articoli, discorsi, o altro materiale.
Il lavoro e la sua organizzazione.
La divisione del lavoro tra il ghostwriter e l’autore accreditato può variare di molto. In alcuni casi, il primo è assunto per riordinare un lavoro quasi completato. In questo caso, la linea generale è quella dell’autore.
In altri casi, il ghostwriter svolge il ruolo più rilevante, elaborando e ampliando concetti ed idee di base forniti dall’autore accreditato.
Perché “usare” un Ghostwriter.
Le celebrità o i personaggi pubblici non hanno il tempo, la preparazione o l’abilità di scrittura per scrivere un’ autobiografia o un intero libro. Ed anche se le avessero, queste capacità, potrebbero non sapere come strutturare l’opera al fine di renderla commerciale.
I diritti d’autore in Italia.
Il ghostwriting è una forma di “plagio autorizzato“: il committente si appropria della paternità dell’opera senza esserne l’autore originale grazie ad un patto che viene concordato tra le due parti.
Lo scrittore ombra accetta una somma di denaro in cambio del suo lavoro e del suo silenzio e permette al committente di far liberamente uso dell’opera. Più precisamente “essendo titolare del copyright, il committente è l’unico proprietario dei diritti d’autore. Suoi, pertanto, sono gli eventuali guadagni derivanti dalla pubblicazione dell’opera, dalla vendita della sceneggiatura e da quant’altro connesso alla paternità del lavoro. Lo scrittore ombra non ha nulla a pretendere, come da specifica clausola contrattuale“.
I diritti morali.
I diritti morali, illimitati, irrinunciabili ed inalienabili (art. 22 L. 633/41), appartengono però allo scrittore ombra, non all’autore fittizio, e inoltre “l’accordo con cui si conviene di attribuire la paternità di un’opera a persona diversa dal vero autore è da ritenersi nullo“.
L’accordo tra i diritti.
Vi sono quindi evidenti contraddizioni, che vengono risolte in questo modo: il patto viene considerato valido e lo scrittore ombra ha il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, secondo l’art. 20 L. 633/41, ma con l’obbligo di risarcire il committente per non aver rispettato i vincoli contrattuali.
Il lettore.
Il ghostwriting inoltre solleva anche un’altra questione: i fruitori dell’opera dovrebbero avere il diritto di sapere chi è il vero autore. Il diritto di paternità dell’opera mira infatti a tutelare anche l’interesse pubblico “in quanto evita alla collettività ogni inganno nell’attribuzione della paternità intellettuale“.
Ieri ne avevo sentito parlare.
Una celebrità aveva all’attivo, in un lasso di tempo brevissimo, più pubblicazioni di Shakespeare.
Approfondendo, è emersa la figura di questo scrittore ombra.
Io, che rivendico la proprietà e l’onestà intellettuale come diritto primario, ho voluto approfondire, anche in termini legali.
E la parte più importante a cui ho dato peso è stata quella dedicata al lettore, per cui io che leggo un libro, voglio poter attribuire alle parole, un nome.
Gli accordi economici, come tutti i contratti, hanno vita breve qualora si entri in contrasto.
Ma il diritto morale è per me, come sancito, ILLIMITATO, IRRINUNCIABILE, INALIENABILE.
La MIA opera, con i suoi successi ed i suoi fallimenti, la rivendicherò sempre.
Il proprio intelletto, non ha prezzo e non dovrebbe mai avere la possibilità di essere comprato, ad uso e consumo di qualcun’altro.